PCT - Le questioni ancora aperte

Riporto qui un utile articolo di Luca Sileni (vedi fonte) scritto a seguito dell’incontro “I fori fanno rete” dedicato alla digitalizzazione della giustizia e tenutosi il 24 maggio a Roma. [articolo sotto licenza CC by-sa]

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A seguito dell’incontro di ieri a Roma “I fori fanno rete” che ha visto la partecipazione dei Referenti informatici e dei Presidenti dei COA italiani, ritengo quasi doveroso un piccolo brainstorming sulle maggiori tematiche venute fuori a seguito degli interventi dei relatori.
Una delle maggiori criticità ancora non superate dall’attuale sistema di PCT, è rappresentata certamente, a mio avviso, dalla visibilità delle informazioni e dalla conoscenza (e conoscibilità) delle stesse da parte di parti e Avvocati.
In primis gli atti depositati dall’Avvocato tramite le procedure digitali sono immediatamente visibili a tutte le parti del giudizio a seguito dell’accettazione della busta telematica da parte del cancelliere (ciò in ossequio al chiaro disposto dell’art, 76 disp. Att.al codice di procedura civile). Ciò potrebbe comportare una discrasia temporale nella conoscibilità delle difese avversarie (ad esempio nel caso delle memorie ex art. 183 c.p.c. e 190 c.p.c.) qualora il Collega depositasse con qualche giorno di anticipo – prassi in realtà caldamente consigliata – la propria memoria. In virtù di ciò da tempo molti Colleghi auspicano un intervento tecnico che renda visibili le memorie solo a seguito della scadenza del termine per il deposito.
Questo intervento tecnico – per la verità non così complicato da realizzare – cozza però con il sopra richiamato art. 76 disp. Att. che, come giustamente evidenziato dall’Avv. Maurizio Reale, dovrà necessariamente essere oggetto di modificazione ancor prima di mettere mano all’aggiornamento dell’apparato tecnico.
Sempre in materia di visibilità delle informazioni, ho notato – leggendo qualche protocollo operativo dei nostri Tribunali – che l’accesso al fascicolo del procedimento monitorio all’Avvocato a cui sia stato dato mandato per l’opposizione viene consentito solo all’interno della cancelleria previa esibizione della delega.
Francamente ritengo che sia più saggio abilitare direttamente dal SICID la visione del fascicolo al Collega, magari anche a seguito della trasmissione digitale della delega rilasciata dal cliente, onde evitare viaggi verso la Cancelleria del Tribunale che, soprattutto per gli Avvocati di fori esterni, può comportare la necessità di sub delegare un Collega del distretto di riferimento.
Continuando a parlare della visibilità delle informazioni, si è poi auspicato un intervento volto a permettere la visualizzazione, lato Avvocato, delle comunicazioni di cancelleria effettuate alle parti costituite; poiché, la loro conoscenza, è strumento indispensabile per avere piena cognizione – anche processuale – dello stato del fascicolo e degli eventi che alle stesso sono legati.
Di grande interesse, a mio avviso, è poi il tema delle comunicazioni di Cancelleria.
I nostri Cancellieri, purtroppo, a volte risultano ancora “acerbi” nella gestione degli strumenti telematici e capita molto spesso che effettuino le comunicazioni di cancelleria anche a soggetti ai quali dette comunicazioni non dovrebbero farsi, in evidente danno – dal punto di vista della strategia processuale – della parte a cui la comunicazione doveva – in via esclusiva – essere fatta. E’ il caso, ad esempio, del ricorso per decreto ingiuntivo, della cui emissione - a volte - la cancelleria dà notizia direttamente all’intimato, allungando di fatto i termini per la proposizione dell’opposizione!
Ciò è possibile, come evidenziava giustamente ieri il Collega Stefano Bogini, in virtù del 3° comma dell’art. 15 L.F. che ha costretto i tecnici ministeriali ad integrale nei sistemi di cancelleria la ricerca automatica delle PEC nei registri della Camera di Commercio e nel registro INI PEC. In pratica il Cancelliere sarebbe in grado di inviare avvisi e biglietti di cancelleria a qualunque indirizzo pec presente in tali registri, indipendentemente dall’avvenuta – o meno – costituzione nel procedimento in questione.
Altre tematiche trattate durante la giornata sono state:
  • Il problema dell’applicazione dell’art. 147 c.p.c. alle notificazioni in proprio che, pur essendo a mio avviso un falso problema, sembrerebbe poter esser risolto con la non necessità di rispettare gli orari previsti da detto articolo per le notificazioni a mezzo PEC. La notificazione de qua, infatti, non comporta alcun contatto materiale fra il notificante e il notificato, né fra quest’ultimo ed il porta lettere, indi per cui non si comprende – non necessitando alcuna partecipazione attiva del notificato alle attività di notificazione – perché si dovrebbe limitare il tempo della notifica. Giustamente, infatti, si è evidenziato come il recapito di una PEC non comportasse alcun disagio per il ricevente, nemmeno se effettuata in tarda notte. La questione, in ogni caso, è ancora dibattuta.
  • La necessità di amalgamare la disciplina dell’art. 125 c.p.c. e del’art. 16 D.M. 44/2011 onde evitare, come evidenziava il Collega Juri Rudi, una possibile discrasia fra l’indirizzo PEC indicato nell’atto introduttivo del giudizio e quello comunicato all’Ordine di riferimento e quindi presente nel ReGIndE
  • La possibilità di abilitare automaticamente tutti i Colleghi alle notificazioni in proprio poiché, come giustamente faceva presente l’Avv. Valentina Carollo, da un lato l’introduzione “de facto” della PEC quale vero e proprio domicilio digitale rende – in alcuni casi – imprescindibile ricorrere alle notificazioni in proprio (stante oltretutto l’inerzia forzata degli Uffici NEP) dall’altro, per l’abilitazione, basta in realtà una semplice istanza al COA di appartenenza che, a questo punto, potrebbe essere tranquillamente eliminata.
Sempre in tema di notificazioni in proprio è stata evidenziata la necessità di un intervento normativo volto a dare maggiori poteri sanzionatori e di controllo alle CCIAA, volti a scongiurare i mancati rinnovi delle PEC da parte di alcune aziende, nonché le indicazioni erronee degli indirizzi ab origine.
Pur precisando che la giornata è stata ricca di ulteriori spunti di discussione e di argomenti interessanti, mi preme mettere in evidenza, in particolare, due ulteriori questioni:

La Cassa Forense ed il CNF hanno garantito la creazione di un proprio punto di accesso gratuito messo a disposizione di tutti gli Avvocati. Il PDA dovrebbe integrare tutte le funzionalità di base necessarie alla consultazione dei registri di cancelleria nonché la possibilità di redigere e depositare la busta digitale. Non è ancora chiaro se si opterà per la scelta di un redattore esterno o interno, né se sarà data la possibilità di scaricare e installare un software gestionale remoto tipo “consolle”.
Ad ogni modo, in tutta sincerità, auspico che si utilizzi software a base open source poiché abbatterebbe di gran lunga i costi di realizzazione, ed il relativo source code è, oltretutto, in buona parte già disponibile.
In ogni caso, indipendentemente dalle scelte che verranno fatte, i COA dovranno a mio avviso stare attenti alle scelte commerciali dei prossimi mesi, in particolare qualora decidano di sottoscrivere accordi e convenzioni con uno o più soggetti privati.
 
Il Collega Nicola Gargano, che ringrazio personalmente per l’intervento, ha posto l’attenzione della platea sul progetto “note di udienza” che l’Avv. Claudio De Stasio ha realizzato e sta implementando su richiesta del COA di Grosseto. L’iniziativa è volta a superare le prassi di alcuni Tribunali di utilizzo delle chiavette USB per salvare le verbalizzazioni effettuate fuori dalla stanza del Giudice.
Problema dei nostri Fori, infatti, è molto spesso il carico di ruolo che il Magistrato è costretto a smaltire nell’arco della giornata di udienza.
Prima dell’avvento del PCT non facevamo altro che iniziare la verbalizzazione fuori dalla stanza del Giudice arrivando dinanzi al Magistrato con buona parte del lavoro già svolto.
Oggi, con l’introduzione della verbalizzazione sulla Consolle del Giudice, molte Commissioni miste sul PCT hanno dato vita a prassi operative volte a predisporre una bozza di verbale digitale da trasmettersi poi, in vari modi, al Magistrato.
Posto che il ricorso alle chiavette USB – noto veicolo di trasmissione di trojan, malware e virus – è quanto di più deleterio la mente umana possa aver congegnato, l’Avv. De Stasio ha elaborato il sistema sopra richiamato che, in buona sostanza, altro non fa che permettere – tramite l’indicazione di un codice univoco – la redazione di un verbale virtuale direttamente dal terminale dell’Avvocato.
La verbalizzazione può essere effettuata da più Colleghi sullo stesso terminale (pc, tablet e cellulare) nonché separatamente su più terminali (sempre tramite l’indicazione del codice univoco di cui sopra).
Una volta chiuso il verbale, basterà far collegare il PC del Magistrato al sito di riferimento e fornirgli il codice monouso conosciuto dagli Avvocati.
Il Giudice visualizzerà a schermo l’intera verbalizzazione e non dovrà far altro che copiare il testo ed incollarlo sul verbale di udienza presente su Consolle.
Il COA di Grosseto ha trovato l’idea ottima e, assieme ai Magistrati del Tribunale di Grosseto, sta cercando di tramutarla in una sperimentazione ufficiale che, visti i commenti entusiastici di molti Colleghi presenti all’evento di ieri, potrebbe estendersi a molti altri Fori.

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