Processo telematico: Pubblicate le nuove specifiche tecniche ex art. 34 DM 44/2011

Sulla Gazzetta Ufficiale 30.04.2014, n. 99 – Serie Generale, è stato pubblicato il provvedimento del Ministero della Giustizia 16 aprile 2014, recante le  “Specifiche tecniche previste dall’articolo 34, comma 1 del decreto del Ministro della giustizia in data 21 febbraio 2011 n. 44, recante regolamento concernente le regole tecniche per l’adozione, nel processo civile e nel processo penale, delle  tecnologie dell’informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell’articolo 4, commi 1 e 2 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito  nella legge 22 febbraio 2010, n. 24″.
In sostanza, trattasi dell’aggiornamento della normativa tecnica inerente il Processo Civile Telematico, rimasta immutata dal precedente provvedimento del 18 luglio 2011: era necessario, pertanto, addivenire ad una revisione delle specifiche tecniche, onde adeguale alle novità occorse con le disposizioni legislative del 2012 e del 2013, in particolare con riferimento alle modifiche apportate alla Legge 21 gennaio 1994, n. 53 sulle notifiche in proprio degli avvocati.

In attesa di un approfondito commento, segnalo come novità maggiormente rilevanti:
  • L’art. 12, comma 2, ha introdotto (come da anticipazioni) la firma digitale PADES-BES accanto alla già esistente firma CADE-BES.
  • L’art. 13, comma 1, ha inserito, tra i formati consentiti, il formato .eml ed il formato .msg: la previsione è importante, poiché si era fatto osservare che le specifiche tecniche non consentivano il deposito delle PEC contenenti le notificazioni eseguite in proprio dagli avvocati, ai sensi del novellato art. 3bis della Legge 53/1994. Il formato assumibile dal messaggio di posta è, infatti, quello .eml o .msg. Precisa l’art. 13, comma 1, lett. h) ed i), tuttavia, che .eml e .msg sono formati consentiti, purché contenenti file nei formati ammessi dalle lettere precedenti.
  • L’art. 19bis specifica in maniera più profonda le regole da osservare per le notificazioni eseguite dagli avvocati per via telematica.
  • Gli artt. 22 e 23, infine, disciplinano la richiesta ed il rilascio delle copie digitali, anche autentiche.
Per un commento più approfondito, leggi qui
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Commenti

Unknown ha detto…
Interessante anche l'inserimento dell'art. 19bis ed in particolare del comma 3 e ss. Di fatto si iniziano a disciplinare la modalità di notificazione dell'atto introduttivo del giudizio e del successivo deposito digitale.
Unknown ha detto…
Ti segnalo anche il mio commento sul punto http://processociviletele.blogspot.it/2014/05/aggiornamento-delle-specifiche-tecniche_2.html