Copyright in Internet: la sentenza della Corte di Giustizia del 5 giugno 2014

Corte di Giustizia dell’Unione europea (Quarta Sezione)
5 giugno 2014, C-360/13
«Diritti d’autore – Società dell’informazione – Direttiva 2001/29/CE – Articolo 5, paragrafi 1 e 5 – Riproduzione – Eccezioni e limitazioni – Realizzazione di copie di un sito Internet sullo schermo e nella cache del disco fisso durante la navigazione in Internet – Atto di riproduzione temporaneo – Atto transitorio o accessorio – Parte integrante ed essenziale di un procedimento tecnologico – Utilizzo legittimo – Rilievo economico proprio»
Nella causa C‑360/13,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Supreme Court of the United Kingdom (Regno Unito), con decisione del 24 giugno 2013, pervenuta in cancelleria il 27 giugno 2013, nel procedimento
Public Relations Consultants Association Ltd
contro
Newspaper Licensing Agency Ltd e altri,
LA CORTE (Quarta Sezione),
composta da L. Bay Larsen, presidente di sezione, M. Safjan, J. Malenovský (relatore), A. Prechal e K. Jürimäe, giudici,
avvocato generale: M. Szpunar
cancelliere: A. Calot Escobar
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
–        per la Public Relations Consultants Association Ltd, da M. Hart, solicitor;
–        per la Newspaper Licensing Agency Ltd e altri, da S. Clark, solicitor;
–        per il governo del Regno Unito, da L. Christie, in qualità di agente;
–        per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da M. Santoro, avvocato dello Stato;
–        per il governo polacco, da B. Majczyna, in qualità di agente;
–        per la Commissione europea, da J. Samnadda, in qualità di agente,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione (GU L 167, pag. 10).
2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Public Relations Consultants Association Ltd (in prosieguo: la «PRCA») e la Newspaper Licensing Agency Ltd e a. (in prosieguo: la «NLA») in merito all’obbligo di ottenere un’autorizzazione dei titolari di diritti d’autore per la consultazione di siti Internet che comporta la realizzazione di copie di tali siti sullo schermo del computer dell’utente e nella «cache» Internet del disco fisso di tale computer.
 Contesto normativo
 Diritto dell’Unione
3        I considerando 5, 9, 31 e 33 della direttiva 2001/29 così recitano:
«(5)      Lo sviluppo tecnologico ha moltiplicato e diversificato i vettori della creazione, della produzione e dello sfruttamento. Anche se non sono necessari nuovi concetti in materia di protezione della proprietà intellettuale, si dovrebbe adattare e integrare le normative attuali sul diritto d’autore e sui diritti connessi per rispondere adeguatamente alle realtà economiche, quali le nuove forme di sfruttamento.
(...)
(9)      Ogni armonizzazione del diritto d’autore e dei diritti connessi dovrebbe prendere le mosse da un alto livello di protezione, dal momento che tali diritti sono essenziali per la creazione intellettuale. (...)
(...)
(31)      Deve essere garantito un giusto equilibrio tra i diritti e gli interessi delle varie categorie di titolari nonché tra quelli dei vari titolari e quelli degli utenti dei materiali protetti. (...)
(...)
(33)      Si dovrebbe prevedere un’eccezione al diritto esclusivo di riproduzione per consentire taluni atti di riproduzione temporanea, che sono riproduzioni transitorie o accessorie, le quali formano parte integrante ed essenziale di un procedimento tecnologico e effettuate all’unico scopo di consentire la trasmissione efficace in rete tra terzi con l’intervento di un intermediario o l’utilizzo legittimo di un’opera o di altri materiali. Gli atti di riproduzione in questione non dovrebbero avere un proprio valore economico distinto. Per quanto siano soddisfatte queste condizioni, tale eccezione include atti che facilitano la navigazione in rete e la realizzazione di copie “cache”, compresi gli atti che facilitano l’effettivo funzionamento dei sistemi di trasmissione, purché l’intermediario non modifichi le informazioni e non interferisca con l’uso lecito di tecnologia ampiamente riconosciuta e utilizzata nel settore per ottenere dati sull’impiego delle informazioni. L’utilizzo è da considerare legittimo se è autorizzato dal titolare del diritto o non è limitato dalla legge».
4        L’articolo 2, lettera a), di tale direttiva dispone quanto segue:
«Gli Stati membri riconoscono ai soggetti sotto elencati il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte:
a)      agli autori, per quanto riguarda le loro opere (...)».
5        L’articolo 5, paragrafi 1 e 5, della direttiva in esame così dispone:
«1.       Sono esentati dal diritto di riproduzione di cui all’articolo 2 gli atti di riproduzione temporanea di cui all’articolo 2 privi di rilievo economico proprio che sono transitori o accessori, e parte integrante e essenziale di un procedimento tecnologico, eseguiti all’unico scopo di consentire:
a)      la trasmissione in rete tra terzi con l’intervento di un intermediario o
b)      un utilizzo legittimo
di un’opera o di altri materiali.
(...)
5.      Le eccezioni e limitazioni di cui ai paragrafi 1, 2, 3 e 4 sono applicate esclusivamente in determinati casi speciali che non siano in contrasto con lo sfruttamento normale dell’opera o degli altri materiali e non arrechino ingiustificato pregiudizio agli interessi legittimi del titolare».
 Diritto del Regno Unito
6        L’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2001/29 è stato trasposto nel diritto nazionale dall’articolo 28A della legge del 1988 in materia di diritto d’autore, modelli e brevetti (Copyright, Designs and Patents Act 1988).
 Procedimento principale e questione pregiudiziale
7        La PRCA è un’organizzazione che raggruppa professionisti in relazioni pubbliche. Questi ultimi hanno usufruito del servizio di monitoraggio dei media proposto dal gruppo di società Meltwater (in prosieguo: la «Meltwater») che mette a loro disposizione online relazioni di monitoraggio di articoli di stampa pubblicati su Internet, realizzate in base a parole chiave fornite dai clienti.
8        La NLA è un organismo creato dagli editori di quotidiani del Regno Unito al fine di fornire licenze collettive riguardanti il contenuto dei quotidiani.
9        La NLA ha ritenuto che la Meltwater e i suoi clienti dovessero ottenere un’autorizzazione dei titolari di diritti d’autore per, rispettivamente, fornire e ricevere il servizio di monitoraggio dei media.
10      La Meltwater ha acconsentito a sottoscrivere una licenza di base di dati Internet. Tuttavia la PRCA ha continuato a sostenere che la ricezione online delle relazioni di monitoraggio da parte dei clienti della Meltwater non richiedeva alcuna licenza.
11      Adite della controversia, la High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division, e la Court of Appeal (England & Wales) hanno stabilito che i membri della PRCA dovevano ottenere una licenza o un consenso della NLA per ricevere il servizio della Meltwater.
12      La PRCA ha impugnato tale decisione dinanzi alla Supreme Court of the United Kingdom, sostenendo in particolare che i suoi membri non avevano bisogno di alcuna autorizzazione dei titolari di diritti qualora si limitassero a consultare le relazioni di monitoraggio sul sito Internet della Meltwater.
13      La NLA ha sostenuto che per tale attività è necessaria dell’autorizzazione dei titolari di diritti d’autore, in quanto la consultazione del sito Internet comporta la realizzazione di copie sullo schermo del computer dell’utente (in prosieguo: le «copie sullo schermo») e di copie nella «cache» Internet del disco fisso di tale computer (in prosieguo: le «copie nella cache»). Orbene, tali copie costituirebbero «riproduzioni» ai sensi dell’articolo 2 della direttiva 2001/29 che non rientrerebbero nell’esenzione prevista all’articolo 5, paragrafo 1, di tale direttiva.
14      Il giudice del rinvio rileva che il procedimento instaurato dinanzi ad esso verte sulla questione se gli utenti, che consultano siti Internet sui loro computer, senza scaricare o stampare i siti medesimi, violino il diritto d’autore mediante la realizzazione di copie sullo schermo e di copie nella cache, a meno che dispongano dell’autorizzazione dei titolari di diritti a realizzare tali copie.
15      A tale riguardo, il giudice del rinvio indica anzitutto che, qualora un utente consulti, senza scaricarlo, un sito Internet sul proprio computer, i procedimenti tecnologici in esame presuppongono necessariamente la realizzazione di dette copie. Tale realizzazione è la conseguenza automatica della navigazione in Internet e non richiede altro intervento umano oltre alla decisione di accedere al sito Internet in questione. Le copie sullo schermo e le copie nella cache sono conservate non oltre la durata dei normali processi relativi all’utilizzo di Internet. Inoltre la cancellazione di tali copie non richiede alcun intervento umano. Vero è che le copie create nella cache possono essere deliberatamente cancellate dall’utente in questione. Tuttavia, se ciò non avviene, tali copie sono di norma sovrascritte da altro materiale dopo un certo intervallo, che dipende dalla capacità della cache, nonché dal volume e dalla frequenza dell’utilizzo di Internet da parte dell’utente medesimo.
16      Il giudice del rinvio precisa inoltre che la copia sullo schermo è una parte essenziale della tecnologia applicata, senza la quale il sito Internet non può essere visualizzato, e rimarrà sullo schermo fino a quando l’utente non esce dal medesimo. La cache Internet è una caratteristica universale dell’attuale tecnologia di navigazione in rete, senza la quale Internet non sarebbe in grado di far fronte agli attuali volumi di trasmissione di dati online e non funzionerebbe a dovere. La realizzazione di copie sullo schermo e di copie nella cache è quindi indispensabile per il funzionamento corretto ed efficiente dei procedimenti tecnologici che la navigazione in rete comporta.
17      Infine tale giudice sottolinea che, di norma, durante la navigazione, l’utente di Internet non ha l’intenzione di realizzare una copia dell’immagine, a meno che non scelga di scaricarla o di stamparla. Il suo obiettivo è quello di visualizzare il contenuto del sito Internet scelto. Le copie sullo schermo e le copie nella cache sono pertanto solo la conseguenza accessoria dell’utilizzo del suo computer per consultare un sito Internet.
18      Alla luce dei suesposti rilievi, il giudice del rinvio ha concluso che le copie sullo schermo e le copie nella cache soddisfano i requisiti previsti all’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2001/29. Tuttavia, un rinvio pregiudiziale alla Corte sarebbe opportuno al fine di garantire l’applicazione uniforme del diritto dell’Unione in tutto il territorio dell’Unione europea.
19      A tale riguardo, esso precisa di nutrire un dubbio relativo alla questione se dette copie siano temporanee, transitorie o accessorie e se costituiscano una parte integrante del procedimento tecnologico. Per contro, esso ritiene che siffatte copie soddisfino necessariamente gli altri requisiti previsti all’articolo 5, paragrafo 1, di tale direttiva.
20      Ciò considerato, la Supreme Court of the United Kingdom ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Nell’ipotesi in cui:
–        un utente finale visualizzi una pagina Internet senza scaricarla, stamparla o prefiggersi di farne altrimenti una copia;
–        copie di tale pagina Internet siano automaticamente create sullo schermo e nella cache sul disco fisso [del computer] dell’utente finale;
–        la creazione di tali copie sia indispensabile per i procedimenti tecnologici che consentono una corretta ed efficiente navigazione in rete;
–        la copia sullo schermo rimanga sul medesimo fino a quando l’utente finale esce dalla pagina Internet di cui trattasi, momento in cui la copia è automaticamente cancellata dal normale funzionamento del computer;
–        la copia nella cache vi rimanga fino a quando è sovrascritta da altro materiale, quando l’utente finale visualizza altre pagine Internet, momento in cui viene automaticamente cancellata dal normale funzionamento del computer; nonché
–        le copie siano conservate solo per il tempo necessario ai regolari processi connessi all’utilizzo di Internet di cui ai precedenti [trattini quarto e quinto],
se siffatte copie siano temporanee, transitorie o accessorie e costituiscano parte integrante ed essenziale del procedimento tecnologico, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE».
 Sulla questione pregiudiziale
21      Con la sua questione il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se l’articolo 5 della direttiva 2001/29 debba essere interpretato nel senso che le copie sullo schermo e le copie nella cache, realizzate da un utente finale durante la consultazione di un sito Internet, soddisfino i requisiti in base ai quali tali copie devono essere temporanee, transitorie o accessorie e costituire una parte integrante ed essenziale di un procedimento tecnologico, e quindi se tali copie possano essere realizzate senza l’autorizzazione dei titolari dei diritti d’autore.
 Osservazioni preliminari
22      Ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, un atto di riproduzione è esentato dal diritto di riproduzione previsto all’articolo 2 di tale direttiva a condizione:
–        che sia temporaneo;
–        che sia transitorio o accessorio;
–        che costituisca parte integrante ed essenziale di un procedimento tecnologico;
–        che sia eseguito all’unico scopo di consentire la trasmissione in rete tra terzi con l’intervento di un intermediario o un utilizzo legittimo di un’opera o di altri materiali, e
–        che sia privo di rilievo economico proprio.
23      Dalla giurisprudenza della Corte emerge che i requisiti indicati supra devono essere oggetto di un’interpretazione restrittiva, in quanto l’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2001/29 costituisce una deroga alla regola generale sancita dalla medesima, che impone che sia il titolare dei diritti d’autore ad autorizzare qualsiasi riproduzione delle sue opere protette (sentenze Infopaq International, C‑5/08, EU:C:2009:465, punti 56 e 57, nonché Football Association Premier League e a., C‑403/08 e C‑429/08, EU:C:2011:631, punto 162).
24      Ciò premesso, dalla stessa giurisprudenza risulta che l’esenzione prevista dalla suddetta disposizione deve consentire e assicurare lo sviluppo ed il funzionamento di nuove tecnologie, nonché mantenere un giusto equilibrio tra i diritti e gli interessi dei titolari di diritti e degli utilizzatori delle opere protette che intendano beneficiare di tali tecnologie (v. sentenza Football Association Premier League e a., EU:C:2011:631, punto 164).
 Sul rispetto delle condizioni previste all’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2001/29
25      Il giudice del rinvio ha indicato che le copie sullo schermo e le copie nella cache soddisfano il quarto e il quinto requisito di cui all’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, di modo che solo il rispetto dei primi tre requisiti costituisce l’oggetto del rinvio medesimo.
26      Per quanto riguarda il primo requisito, in base al quale l’atto di riproduzione dev’essere temporaneo, dal fascicolo risulta, da un lato, che le copie sullo schermo sono cancellate quando l’utente esce dal sito Internet consultato. Dall’altro, le copie nella cache sono di norma sovrascritte da altro materiale dopo un certo intervallo, che dipende dalla capacità della cache, nonché dal volume e dalla frequenza dell’utilizzo di Internet da parte dell’utente medesimo. Ne risulta che tali copie hanno un carattere temporaneo.
27      Alla luce di ciò, si deve constatare che dette copie rispettano il primo requisito di cui all’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2001/29.
28      Ai sensi del terzo requisito, che occorre esaminare in secondo luogo, gli atti di riproduzione in oggetto devono costituire una parte integrante ed essenziale di un procedimento tecnologico. Tale condizione richiede che siano soddisfatti cumulativamente due elementi, vale a dire che, da un lato, gli atti di riproduzione siano interamente compiuti nell’ambito dell’esecuzione di un procedimento tecnologico e, dall’altro, che la realizzazione di tali atti di riproduzione sia necessaria, nel senso che il procedimento tecnologico non potrebbe funzionare correttamente ed efficacemente senza i medesimi (v. sentenza Infopaq International, EU:C:2009:465, punto 61, e ordinanza Infopaq International, C‑302/10, EU:C:2012:16, punto 30).
29      Per quanto riguarda, anzitutto, il primo di questi due elementi, occorre rilevare che, nel procedimento principale, le copie sullo schermo e le copie nella cache sono create ed eliminate dal procedimento tecnologico utilizzato per la consultazione dei siti Internet, di modo che esse sono realizzate interamente nell’ambito del procedimento medesimo.
30      A tale riguardo non rileva il fatto che il procedimento in questione sia avviato dall’utente di Internet e che sia concluso da un atto di riproduzione temporaneo quale la copia sullo schermo.
31      Dalla giurisprudenza della Corte risulta infatti che, dal momento che l’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2001/29 non precisa in quale fase del procedimento tecnologico debbano intervenire gli atti di riproduzione temporanea, non può escludersi che un simile atto dia avvio a tale procedimento oppure lo concluda (ordinanza Infopaq International, EU:C:2012:16, punto 31).
32      Risulta inoltre dalla giurisprudenza che tale disposizione non osta a che il procedimento tecnologico implichi un intervento umano e, in particolare, che sia avviato o concluso manualmente (v., in tal senso, ordinanza Infopaq International, EU:C:2012:16, punto 32).
33      Ne risulta che le copie sullo schermo e le copie nella cache devono essere considerate parte integrante del procedimento tecnologico di cui trattasi nel procedimento principale.
34      Per quanto concerne poi il secondo degli elementi di cui al punto 28 della presente sentenza, dalla decisione di rinvio risulta che, anche se il procedimento di cui trattasi nel procedimento principale può essere avviato senza l’intervento degli atti di riproduzione di cui trattasi, tuttavia, in tal caso, detto procedimento non può funzionare correttamente ed efficacemente.
35      Infatti, secondo la decisione di rinvio, le copie nella cache agevolano notevolmente la navigazione in Internet, dal momento che quest’ultimo, senza tali copie, non sarebbe in grado di far fronte agli attuali volumi di trasmissione di dati online. Senza la realizzazione di siffatte copie, il procedimento utilizzato per la consultazione di siti Internet sarebbe decisamente meno efficace e non sarebbe in grado di funzionare correttamente.
36      Riguardo alle copie sullo schermo, non è stato contestato che, allo stato attuale, la tecnologia della visualizzazione di siti Internet sui computer presuppone la realizzazione di siffatte copie per poter funzionare in maniera corretta ed efficace.
37      Di conseguenza, le copie sullo schermo e le copie nella cache devono essere considerate una parte essenziale del procedimento tecnologico di cui trattasi nel procedimento principale.
38      Ne risulta che le due categorie di copie soddisfano il terzo requisito previsto all’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2001/29.
39      Il secondo requisito, che occorre esaminare in terzo luogo, è un requisito alternativo. L’atto di riproduzione deve infatti essere o transitorio o accessorio.
40      Per quanto riguarda il primo dei due elementi, si deve ricordare che un atto può essere qualificato come «transitorio» esclusivamente qualora la sua durata sia limitata a quanto necessario per il buon funzionamento del procedimento tecnologico utilizzato, restando inteso che tale procedimento deve essere automatizzato in modo tale da cancellare detto atto in maniera automatica, senza intervento umano, nel momento in cui è esaurita la sua funzione tesa a consentire la realizzazione di un siffatto procedimento (v., in tal senso, sentenza Infopaq International, EU:C:2009:465, punto 64).
41      Ciò premesso, il requisito di una cancellazione automatica non osta a che una siffatta cancellazione sia preceduta da un intervento umano diretto a porre fine all’utilizzo del procedimento tecnologico. Infatti, come rilevato al punto 32 della presente sentenza, è consentito che il procedimento tecnologico di cui trattasi nel procedimento principale sia avviato e concluso manualmente.
42      Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dalla NLA, un atto di riproduzione non perde il suo carattere transitorio per il solo fatto che la cancellazione da parte del sistema della copia generata è preceduta dall’intervento dell’utente finale teso a porre fine al procedimento tecnologico di cui trattasi.
43      Per quanto concerne l’altro elemento di cui al punto 39 della presente sentenza, un atto di riproduzione potrà essere qualificato come «accessorio» se non ha né un’esistenza né una finalità autonome rispetto al procedimento tecnologico di cui fa parte.
44      Nel procedimento principale, per quanto riguarda anzitutto le copie sullo schermo, occorre ricordare che esse sono cancellate automaticamente dal computer nel momento in cui l’utente esce dal sito Internet in questione e, quindi, nel momento in cui pone fine al procedimento tecnologico utilizzato per la consultazione di tale sito.
45      A tale riguardo è indifferente, contrariamente a quanto sostenuto dalla NLA, che la copia sullo schermo continui ad esistere fintantoché l’utente lasci acceso il computer e rimanga sul sito Internet in questione, dato che, durante tale periodo, il procedimento tecnologico utilizzato per la consultazione di tale sito rimane attivo.
46      Si deve pertanto constatare che la durata delle copie sullo schermo è limitata a quanto necessario per il buon funzionamento del procedimento tecnologico utilizzato per la consultazione del sito Internet in questione. Di conseguenza, tali copie devono essere qualificate come «transitorie».
47      Per quanto riguarda poi le copie nella cache, si deve certamente rilevare che, a differenza delle copie sullo schermo, esse non sono cancellate nel momento in cui l’utente pone fine al procedimento tecnologico utilizzato per la consultazione del sito Internet in questione, dal momento che esse sono conservate nella cache ai fini di un’eventuale ulteriore consultazione di tale sito.
48      Tuttavia non è necessario che siffatte copie siano qualificate come «transitorie», una volta stabilito che esse possiedono un carattere accessorio per quanto riguarda il procedimento tecnologico utilizzato.
49      A tale riguardo occorre rilevare, da un lato, che il procedimento tecnologico in questione determina interamente la finalità per cui tali copie sono realizzate e utilizzate, mentre tale procedimento, come risulta dal punto 34, può funzionare, sebbene in modo meno efficace, senza che siano realizzate siffatte copie. Dall’altro, dal fascicolo risulta che gli utenti che utilizzano il procedimento tecnologico di cui trattasi nel procedimento principale non possono realizzare le copie nella cache al di fuori di tale procedimento.
50      Ne risulta che le copie nella cache non hanno né un’esistenza né una finalità autonoma rispetto al procedimento tecnologico di cui trattasi nel procedimento principale e devono pertanto essere qualificate come «accessorie».
51      In tale contesto, si deve constatare che le copie sullo schermo e le copie nella cache soddisfano il secondo requisito previsto all’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2001/29.
52      Alla luce dei suesposti rilievi, occorre constatare che le copie di cui trattasi nel procedimento principale soddisfano i primi tre requisiti previsti da tale disposizione.
53      Ciò premesso, per poter sollevare l’eccezione prevista dalla menzionata disposizione, come interpretata al punto precedente della presente sentenza, occorre inoltre che tali copie soddisfino i requisiti stabiliti all’articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 2001/29 (v., in tal senso, sentenza Football Association Premier League e a., EU:C:2011:631, punto 181).
 Sul rispetto delle condizioni previste all’articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 2001/29
54      Conformemente all’articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 2001/29, la realizzazione di un atto di riproduzione transitorio è esentata dal diritto di riproduzione solo in determinati casi specifici, che non pregiudicano il normale sfruttamento dell’opera e non violano indebitamente gli interessi legittimi del titolare dei diritti.
55      A tale riguardo occorre ricordare anzitutto che le copie sullo schermo e le copie nella cache, dal momento che sono realizzate con l’unico scopo di consultare siti Internet, costituiscono a tale titolo un caso specifico.
56      Inoltre tali copie non pregiudicano in modo ingiustificato gli interessi legittimi dei titolari dei diritti d’autore, sebbene consentano agli utenti, in linea di principio, l’accesso, senza l’autorizzazione di detti titolari, alle opere presentate su siti Internet.
57      A tale riguardo occorre rilevare che le opere sono messe a disposizione degli utenti dagli editori dei siti Internet i quali sì sono tenuti, conformemente all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, ad ottenere un’autorizzazione dei titolari dei diritti d’autore interessati, poiché tale messa a disposizione costituisce una comunicazione al pubblico ai sensi del suddetto articolo.
58      Gli interessi legittimi dei titolari dei diritti d’autore interessati sono pertanto garantiti in modo corretto.
59      In tale contesto, non è giustificato esigere dagli utenti di Internet che ottengano un’ulteriore autorizzazione che consenta loro di usufruire di questa stessa comunicazione già autorizzata dal titolare dei diritti d’autore in questione.
60      Occorre infine constatare che la realizzazione delle copie sullo schermo e delle copie nella cache non pregiudica il regolare sfruttamento delle opere.
61      A tale riguardo occorre rilevare che la consultazione dei siti Internet mediante il procedimento tecnologico in esame rappresenta un regolare sfruttamento delle opere che consente agli utenti di Internet di usufruire della comunicazione al pubblico effettuata dall’editore del sito Internet in questione. Dato che la realizzazione delle copie in questione fa parte di detta consultazione, essa non può arrecare pregiudizio ad un siffatto sfruttamento delle opere.
62      Da quanto precede risulta che le copie sullo schermo e le copie nella cache soddisfano i requisiti previsti all’articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 2001/29.
63      In tale contesto, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che l’articolo 5 della direttiva 2001/29 dev’essere interpretato nel senso che le copie sullo schermo e le copie nella cache, realizzate da un utente finale durante la consultazione di un sito Internet, soddisfano i requisiti in base ai quali tali copie devono essere temporanee, transitorie o accessorie e costituire una parte integrante ed essenziale di un procedimento tecnologico, nonché i requisiti stabiliti all’articolo 5, paragrafo 5, di tale direttiva, e possono pertanto essere realizzate senza l’autorizzazione dei titolari di diritti d’autore.
 Sulle spese
64      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:
L’articolo 5 della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, dev’essere interpretato nel senso che le copie sullo schermo del computer dell’utente e le copie nella «cache» del disco fisso di tale computer, realizzate da un utente finale durante la consultazione di un sito Internet, soddisfano i requisiti in base ai quali tali copie devono essere temporanee, transitorie o accessorie e costituire una parte integrante ed essenziale di un procedimento tecnologico, nonché i requisiti stabiliti all’articolo 5, paragrafo 5, di tale direttiva, e possono pertanto essere realizzate senza l’autorizzazione dei titolari di diritti d’autore.

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